Departement für Praktische Theologie
Lehrstuhl für Kanonisches Recht
    
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Constitutiones Capranicenses

Editio critica Constitutionum Almi Collegii Capranicensis
(aliorumque documentorum ad collegium relatorum)

Prolegomena
     1.  Gli autori delle Constitutiones originarie e succesive riforme
     2.  La tradizione manoscritta delle Constitutiones
         2.1  Descrizione dei manoscritti
     3.  Alcune regole tecniche dell’edizione
     4.   Il contenuto delle Constitutiones
Constitutiones Capranicenses


Prolegomena

1.Gli autori delle Constitutiones originarie e succesive riforme.

Nel testamento[1] dettato oralmente il 14 agosto 1458, ai notai Giovanni ed Antonio Simbonis, il cardinale Domenico Capranica (il cardinal Firmano[2]), fondatore in Roma, intorno agli anni 1450, di un ‘Collegium Pauperum Scolarium’[3] stabiliva tra l’altro che a detto collegio dovesse destinarsi la sua biblioteca personale, "pro utilitate et commodo studentium"[4]. Che l’ammalato cardinale dettante le sue ultime volontà la mattina del giorno stesso della morte (sarebbe spirato intorno all’ora dell’avemaria, verso le sei della sera[5], probabilmente a causa di febbri malariche[6]) si ricordasse esplicitamente di donare la propria biblioteca[7] al suo collegio non stupisce più di tanto, se si pone mente a quanto alcuni anni prima era stato da lui scritto negli Statuti o Costituzioni[8] (norme di vita e di disciplina) del collegio, essere cioé la biblioteca il principale dono e ornamento del collegio stesso.

E’ certamente possibile che ne sia stato anche direttamente l’autore materiale, ma é piuttosto verosimile che il cardinale abbia solo formalmente approvato (ed eventualmente chiosato e rivisto) un testo elaborato dai suoi collaboratori, attese le molteplici occupazioni da lui svolte nonché le numerose incombenze e cariche a lui affidate, principalmente quella di penitenziere maggiore.

Quanto alla prima stesura degli statuti, essa può essere fatta risalire già agli inizi degli anni ’50 del xv secolo, probabilmente durante il pontificato di Nicolò V (1447-1455 ), se si tien conto di quanto scritto al cap. 47 degli statuti, in cui si fa esplicito riferimento ad una autorizzazione concessa da quel papa al cardinale Capranica, per cui al rettore del collegio sono affidati anche compiti di carattere giudiziario nei confronti degli alunni del collegio. Tale esplicito riferimento non sarebbe comprensibile se non supponendo un qualche inizio della attività del collegio, a meno che l’autorizzazione fosse stata richiesta e ottenuta in via preventiva, in previsione cioé di una futura apertura del collegio, che però non ebbe luogo, almeno nei tempi previsti dal fondatore.

Circa l’originalità delle costituzioni si può ritenere che esse rispecchiassero quelle di altri collegi istituiti nel corso del 1400[9] e di cui si fa talora esplicito riferimento in documenti papali. La Bolla di Sisto IV, Romanus Ponzifex, del 1478 permette la modifica delle disposizioni testamentarie del card. Capranica relative al collegio da lui fondato, in quanto gli ambienti degli edifici donati dal fondatore per il collegio non si confacevano pienamente al modo e alla forma di quelli adibiti a istituti, analoghi al collegio previsto dal fondatore e una loro adeguata ristrutturazione sarebbe stata possibile, attese le difficoltà, solo a prezzo di ingenti spese[10]. Lo scopo da raggiungere, ottenere cioé ambienti più conformi alla vita di un collegio, sarebbe stato più facile grazie ad una permuta, tuttavia possibile solo attraverso una modifica testamentaria, che, su istanza del fratello del fondatore, il cardinale Angelo, il papa benevolemente autorizza, anche perché, l’allora cardinale Francesco della Rovere, poi papa Sisto IV aveva constastato personalmente l’inadeguatezza dei luoghi destinati dal card. Domenico per la vita del collegio.

Quanto ai collegi analoghi (collegiorum similium) di cui alla bolla pontificia del 1478, può essere ricordato il collegio Nardino. Quest’ultimo é infatti menzionato nel MS Bar. Lat. 1625 alla BAV, che contiene le Ordinationes seu Reformationes factae per S D N Pium V ex relatione Ill.mi et R.mi Cardin. Alciati sub die X. Septembris Anni 1566. Al cap. 6° (fol.102-103) ci si riferisce ad una particolare disposizione relativa al ricevimento degli ordini sacri contenuta nelle costituzioni del collegio Nardino (benché il MS abbia la lezione corrotta di Aretino) e modificata nei confronti degli alunni del collegio Capranicense[11] .

Il collegio Nardino poi é menzionato nell’introduzione del Motu proprio di Pio V del 1566 "datum apud Sanctum Petrum quarto Kl. nouembris anno primo" e relativo a talune riforme dei collegi di studenti aventi sede nell’Urbe, secondo le proposte dal card. Alciati, sopra menzionate. Accanto infatti al collegio fondato dai cardinali Domenico e Angelo Capranica[12] , viene appunto indicato il collegio creato dal card. Nardino[13]. Il citato MS Bar. Lat. 1625, riportando l’introduzione del MP di Pio V Accepimus quod, fa appunto riferimento ad ambedue i collegi, il Capranicense ed il Nardino[14].

Occorre al proposito rilevare che, se in genere solo il cardinale Domenico é indicato come fondatore del collegio, nel documento di Pio V si fa esplicito riferimento ad ambedue i fratelli cardinali, Domenico ed Angelo, non solo come fondatori e dotatori (fundauerunt, erexerunt, dotauerunt) ma anche come autori delle Costituzioni (constitutiones pro vita et moribus, habitu, uestitu et professione inibi studentium scholarium ediderunt).

Sia dalle Costituzioni originarie, sia dal testamento del fondatore appare che in definitiva veri responsabili del collegio, sia sotto il profilo della proprietà, sia sotto il profilo della direzione sono i magnifici "conseruatores alme Vrbis et capita regionum" cui sono affiancati gli amministratori dell’ospedale lateranense. Anzi sono proprio questi ultimi, i "custodes pro tempore" o "guardiani" dell’ospedale del Salvatore, ad assumere tra i responsabili del collegio un ruolo più rilevante. All’ospedale lateranense infatti ricadrà in ultima istanza la proprietà di tutti i beni destinati al collegio Capranicense, qualora esso non riuscirà a prendere vita e a svilupparsi, non essendo state capaci le varie istituzioni invocate (dai guardiani stessi dell’ospedale fino ai vari capitoli delle basiliche romane) a corrispondere al vivo desiderio del cardinal Firmano di dar vita ad un collegio di studenti[15] .

Quanto alla direzione, se essa é affidata immediatamente al rettore ed ai suoi consiglieri, eletti dagli alunni stessi, la conferma dell’elezione e la successiva nomina resta comunque affidata alle personalità sopra indicate, in particolare ai guardiani dell’ospedale lateranense. Saranno pertanto questi ultimi sia a garantire l’osservanza dei regolamenti del collegio, sia a farsi carico di eventuali adattamenti e riforme delle costituzioni originarie che meglio corrispondano al mutare dei tempi e delle necesssità.

I romani pontefici, come responsabili al più alto grado, sono chiamati ad emanare le norme canoniche relative alla vita e vitalità del collegio e se già Niccolò V aveva concesso al cardinale fondatore una particolare autorizzazione, Sisto IV modificherà il testamento del card. Firmano, concedendo la permuta dei beni testamentari secondo la proposta del cardinale Angelo Capranica.

Inoltre, secondo quanto menzionato dal MP di Pio V Accepimus quod del 1566, sia Paolo III, sia Paolo IV avevano già introdotto riforme alle costituzioni originarie[16] . Riforme erano state poi introdotte da Giulio III nel 1550, su proposta dei conservatori della camera romana, dei custodi dell’ospedale lateranense nonché dei governatori e amministratori del collegio[17]. Tra questi ultimi va notata all’epoca la presenza di un membro della famiglia Capranica, Camillo[18] mentre un altro membro della famiglia Capranica, Giovambattista[19], appare in un certo momento (verso il 1478) come rettore del collegio.

Seguiranno le riforme già citate di Pio V, su raccomandazione del card. Alciati; quelle di cui al MP Cum sicut di Gregorio XIII del 1583; quelle infine del 1622, proposte dai custodi e governatori dell’ospedale lateranense ed approvate da Gregorio XV[20] .

Con la riforma di Gregorio XV agli inizi del xvii secolo si concludono i vari ritocchi alle costituzioni originarie, che saranno in vigore fino alla presa di Roma da parte delle truppe francesi alla fine del sec. xviii. L’entrata dei francesi in Roma avrà infatti come conseguenze la chiusura temporanea e la rovina quasi totale del patrimonio del collegio.

Agli inizi del sec. xix una nuova riforma[21] delle costituzioni, poi approvata in modo definitivo nel 1823, sottrarrà la competenza ultima sul collegio, sia sotto il profilo amministrativo, sia sotto quello della direzione, ai conservatori della città di Roma e in particolare ai guardiani dell’ospedale lateranense, affidandola ad un cardinale protettore. Con il MP dell’8 agosto 1823 (firmato dal card. Consalvi) Pio VII modifica infatti le costituzioni ed il testamento del fondatore[22] in quanto le istituzioni indicate dal fondatore ed in particolare i guardiani dell’ospedale lateranese non sono più in grado di adempiere in modo congruo i compiti amministrativi loro affidati dal fondatore[23]. Essi non sono a fortiori nemmeno in grado di espletare quelle incombenze di direzione e di disciplina, che esercitate più immediatamente dal sacerdote che chiamano rettore del collegio, ricadono da ultimo, secondo la volontà del fondatore, sui responsabili dell’ospedale lateranense. Pertanto é opportuno che ambedue le responsabilità ultime, di amministrazione e di disciplina del collegio, siano affidate ad un cardinale protettore.

Nel corso del XX secolo le costituzioni saranno ulteriormente modificate, da Benedetto XV, nel 1917, che affidando al collegio il servizio liturgico a Santa Maria Maggiore, ne eviterà la chiusura, dovuta probabilmente alla presenza di pensiero ritenuto modernista tra gli alunni del collegio (Romolo Murri, Piastrelli) e da Paolo VI, nel 1970, che affiderà la responsabilità ultima, sia amministrativa, sia disciplinare non più ad un cardinale protettore ma ad una commissione episcopale, composta di tre membri. Il rettore manterrà i compiti di direzione disciplinare ed amministrativa e la sua nomina dipenderà formalmente dalla commissione episcopale, che eserciterà una attività di controllo.

2. La tradizione manoscritta delle Constitutiones

I manoscritti che ci sono pervenuti e che contengono il testo delle costituzioni sono i seguenti: 1) il MS BAV Vat. Lat. 7309; 2) il MS BN Roma Sessoriano 93; 3) il MS BAV Barberini Lat. 1625 (33). Ad essi si possono aggiungere due edizioni a stampa, la prima risalente al 1705, contenuta nella biblioteca Casanatense a Roma, la seconda più recente, del 1879.

2.1 Descrizione dei manoscritti

MS Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 7309 - Constitutiones ACC

a) Il manoscritto é stato probabilmente redatto alla fine del sec. xv o agli inizi del secolo xvi ed é in pergamena. Ad un foglio iniziale non numerato, al recto in bianco, al verso con il titolo delle Constitutiones (probabilmente scritto in data posteriore) seguono i fogli 1r—32r contenenti il testo delle Constitutiones. In particolare al foglio 1r l’ incipit, la vocale A (Ad) iniziale é miniata in colori oro, rosso e blu. La pagina é decorata con lo stemma di casa Capranica (tre pini all’interno di cerchi in oro verde e blu). Sempre al foglio 1r: la lettera I (In), iniziale del cap. I é miniata

Le rubriche erano in rosso, ma sono ora sbiadite. Le iniziali dei singoli capitoli sono in maiuscolo, grandi, a colori alternati (ora rosso, ora blu). L’inchiostro é nero chiaro. La rilegatura é in legno.

Al termine del MS il fol. 32v é in bianco, mentre il fol. 33r contiene l’inizio dell’indice che termina al fol. 34 v.

Il fol.35r-v viene aggiunto nel 1669, con l’indicazione del numero massimo degli alunni. (fol. 35 r. n. 29 - fol. 35v erunt viginti nouem xxviiii. Non erit tamen contra eiusdem fundatoris mentem eundem scholarium supremum augere si facultates et redditus ad plures alendos suppetant. Ps. Paulus Lollus R(ector) Anno 1669). Il fol. 36rv é lasciato in bianco.

b) Descrizione ulteriormente dettagliata:

Fol. 0 recto - Introduzione : vuoto
Fol. 0 verso : LIBER CONSTITUTIONVM SEV ORDINATIONVM COLLEGII PAVPERVM SCOLARIVM SAPIENTIAE FIRMANE EDITVS PER (R.m) D : DOMINICVM DE CAPRANICA T. SCE + (=CRVCIS) IN IERVSALEM PRESBITERVM (CD)R FIRMAN. VVLGARITER NVNCVPATUM DICTE DOMVS FVNDATOREM

Fol. 1 recto AD EXECVTIONENM IGITVR EORVM QVAE ALTISSImo inspirante mente conceperamus

Fol. 32 recto – explicit : " velint habere fauorabiliter recommissum" (alia manu) Et constitutio illa septima que iubet…uideantur
anno 1478 sedente Sixto quinto anno eius septimo
(in margine tertia manu tardius) de anno domini nostri J. Xti., 1458 die 14 augusti migrauit ex hoc seculo anima Ill.mi et Rev.mi domini Dominici Cardinalis huius collegii auctoris et benefactoris et fundatoris cuius anima requiescat in pace

fol. 32v = vuoto

(fol. 33 r) Sequitur Tabula institutionum inferius scriptarum (in inchiostro rosso sbiadito)
Prima pars de pertinentibus ad honorem domini (in inchiostro rosso sbiadito)


Secunda pars de Institutione studii et ordinationis scolarum studentium in ipso collegio et aliis ad hoc pertinentibus

(fol. 33v) Tertia pars de uictu et uestitu scolarum et de pertinentibus ad ista capitulum

(fol. 34r) Pars quinta de defectibus contingentibus circa singula premissorum et penis eorum

(fol. 34v) (alia manu) scholares absentes non admittuntur ad optionem cammerarum pag. xviii.

MS Biblioteca Nazionale, Roma Sessoriano 93 – Constitutiones ACC

a) Il codice, membranaceo, misura mm. 280x195 , risale alla fine del sec. XVI e contiene 31 fogli. Il catalogo dei manoscritti lo assegna al fondo sessoriano, proveniente vale a dire dalla basilica di Santa Croce in Gerusalemme (di cui il card. Capranica fu titolare nel xv secolo). Il manoscritto, rilegato in pelle, é di ottima fattura ; al centro della rilegatura in un quadro con cornice floreale é disegnata una croce con motivi floreali. Nel manoscritto si trovano talune correzioni ed aggiunte successive a margine nonché diverse sottolineature

b) Descrizione dettagliata:

All’inizio 2 fogli bianchi non numerati

Fol. 1 bianco – recto, mano successiva : Constitutiones Collegii Capranicensis

Timbro : BN Roma V. E.
Timbro : ABB. S. CRUCIS IN IERUSALEM ORD. CIST. (provenientia)

Fol. 2 recto : in inchiostro rosso : Constitutiones seu Ordinationes Almi Collegii Capranicensis editae per Rev.mum D. Dominicum de Capranica S.R.E. Presbiterum Cardinalem ipsius collegii fundatorem

Incipit : Ad (lettera A grande in inchiostro rosso) executionem igitur eorum

Testo in inchiostro nero chiaro – a tutta pagina
Rubriche in rosso

Fol. 31 recto rubrica : Dies extremus fundatoris
Explicit : AD 1478 sedente Sicto IV anno eius vii

Fol. 31 verso in inchiostro rosso a grandi lettere con iniziali ancora più grandi: Francisco de Reusticis, Palutio Mattheio, Jo. Petro Caffarello, Custodibus

/// raschiato. Rectore. Andrea Laroccio Jo. Bartholomeo, consiliariis Joannes Antonius Licolinus, de scriptis. AD MCCCCCXCIV (1594)

Fol. 32 r (di mano successiva) : 25 d’ottobre /// /// Constitutione dell’Almo Collegio quale ho hauuto dal sig. Cesare Salvatore Ben.to Di Santa Maria in Trastevere, via Capellano Capranica che l’hebbe da impegno per quattro
Constitutiones Al

Fol. 32 v : bianco

MS Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberini Lat. 1625 (33) – Constitutiones ACC

a) Codice cartaceo rilegato in pergamena, risalente al XVII secolo. Numerazione in pagine.

b) Descrizione dettagliata:

Pagine :
2 fogli bianchi
foglio senza numero
recto in maiusculo
LIBER CONSTITUTIONVM SEV ORDINATIONVM COLLEGII SCHOLAR SAPIEN CAPRANICEN EDITVS PER Emum AC REVmum D  DOMINICVM CAPRANICAM TIT. S CRVCIS IN HIERVSALEM PRESB CARD FIRMAN NVNCVPAT DICTAE DOMVS FVNDATOREM
Foglio senza numero al verso in bianco.

p. 1 : CONSTITVTIONES CVM REFORMATIONIBVS ALMI COLLEG CAPRANICEN
CAPIT. Pmo.
Ad executionem (corsivo)

p. 83
Tabula per alphabeti ordinem disposita

p. 87
MOTV proprio etc. Accepimus quod postquam piae memoriae Dominicus et Angelus Cardinalis de Nobili familia Capranicensi et Andreas Cardinalis Nardinus Collegia scholasticorum in Vrbe, ille Capranicense, iste Nardinum nuncupata, fundauerunt

p. 93
Placet Motuproprio M.
Datum apud Sanctum Petrum quarto Kl Nouembris Anno Primo (1566 – cf. p. 101)
DOMINI Stephanus de Crescentiis, Stephanus Paparonius, Jacobus Sanctacrucius, Imaginis Sancti Saluatoris Custodes fieri curarunt.

p.94
Iuramenta praestanda a singulis recipiendis in numerum DD. scholarium Almi Collegii Capranicae facta prius per eos fidei professione iuxta formam bullae fel. mem. Pii Quarti incipientis Iniunctum Nobis

p. 95
Reformationes Constitutionum Collegii Capranicensis factae per Magnificos viros Dominos Gregorium de Serlupis, Joannem Franciscum Coleioannis de Jnsula et Camillum de Astallis ad praesens Conseruatores Camerae Almae Vrbis ac Dominos Christopharum de Statis et Alexandrum de Mattheis Custodes Venerabilis Societatis Hospitalis Saluatoris ad Sancta Sanctorum de Vrbe et Dominum Pamphilium de Pamphiliis et Jnnocentium de Bubalis sindicos et Dominum Julium de Americis Camerarium et Dominum Cammillum Capranica, Franciscum de Picchis, Illm. Dominum Hueronymum de Cuppis, Tiberium de Alberinis et Petrum Paulum de Attadantis Deputatos Gubernatores et Administratores Collegii praedicti et illius scholarium sub Anno a Natiuitate Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quingentesimo Quinquagesimo Indictione Nona Mensis Nouembris Die secunda Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri Julii Diuina Prouidentia Papae Tertii Anno eius Secundo

p. 101
Ordinationes seu Reformationes factae per S D N Pium V ex relatione Ill.mi et R.mi Cardin. Alciati sub die X. Septembris Anni 1566

p. 103
Gregorius PP XIII
Ad futuram rei memoriam. Cum sicut accepimus inter alias constitutiones quas bo. me. Angelus Cardinal. Capranicus pro regimine Collegii Capranicensis nuncupati quod eiusdem memoriae Dominicus etiam Cardinalis Capranicensis fundauerat edidit iusserit

p. 106
contrariis quibuscumque. Datum Romae apud sanctum Marcum sub Anulo Piscatoris Die V Augusti M D LXXXIII Pontificatus Nostr anno duodecimo
Ca. Glorierius

p. 113
Nos Hortensius Celsus, Fabritius Narus et Bernardinus Vellius ad praesens custodes Vener. Societatis Sanctissimae Imaginis Sanctissimi Saluatoris ad Sancta Sanctorum de Vrbe et illius Hopsitalium ac Gubernatores Almi Collegii Capranicensis illiusque Scholarium

p. 124
Quae quidem capitula, ordinationes ac reformationes conditae et factae fuerunt per Nos Custodes, ac Gubernatores supradictos, sub Anno a Nativitate D.N. Jesu Christi MDCXXII Indictione V. Die vero xv. mensis Octobris Pontificatus autem Sant.mi in Christo Patris ac D.N. GREGORII Diuina Prouidentia PP XV Anno eius secundo Hortensius Celsus Custos, Fabritius Glarus, Custos et Gubernator, Bernardinus Vessius, Custos et Gubernator

Pag. 125 = bianca. Verso di pag. 125 bianco. Seguono due fogli bianchi

3.Alcune regole tecniche dell’edizione

a) L'ortografia.

Secondo le indicazioni per l’edizione di testi latini medievali l'edizione presenta: u per u e v; V per U e V; i per i e j. Per i dittonghi si usa il modo di scrivere latino medievale, cioé e per ae, oe. Tuttavia si usano i modi mihi et nihil. Si è cercato comunque di evitare ulteriori disparità tra modo di scrivere latino medievale e latino classico, ad esempio:
a) ti al posto di ci davanti a vocale: beneficientia, iustitia
b) m anzichè n davanti alla p: imperator
c) la consonante semplice anzichè la doppia: necessitas (al posto di neccessitas)
d) xst al posto di xt : exstiterit
e) c al posto di sc : precidatur
f) d al posto di t: apud, sed
g) l'uso della consonante h viene normalizzato: ad es. Iesus, eucharistia anzichè Hiesus heucaristia
h) i al posto di y: ad es. simonia anzichè symonia

Per quanto riguarda l'uso delle maiuscole, esse si trovano sempre dopo il punto, all'inizio cioè di un capoverso. All'interno della frase sono usate solo per i nomi propri o quelli geografici, anche nella forma aggettivata: ad es. Isidorus, Romana ecclesia; i nomi di Deus, Dominus (se riferito al Signore) ma non dominus (signore), Spiritus Sanctus; delle feste cristiane Pascha, Natiuitas.

I numeri romani sono indicati in minuscolo (liii.) e viene seguito il testo base nella eventuale numerazione (liiii se nel testo base; liv se parimenti nel testo base)

b) Punteggiatura.

La punteggiatura segue sia lo stile attuale, sia la fondamentale indicazione editoriale che occorre evitare una eccessiva punteggiatura. Si cerca pertanto di evitare un uso esagerato delle virgole; in taluni casi viene usato il punto e virgola..

c) Apparato critico.

Nel margine sinistro del testo dell'edizione è indicata la numerazione delle linee. Si tratta di un cosiddetto apparato negativo. Sono cioè indicate le varianti dei singoli manoscritti rispetto al testo edito. Poichè il testo edito segue fondamentalmente il manoscritto Vaticano (V), le varianti sono dunque quelle dei restanti manoscritti o anche dello stesso V, in caso di emenda propria dell'editore.

Dopo le varianti seguono le sigle dei singoli manoscritti che presentano siffatte varianti. La mancanza della sigla sta a significare che il testo del/dei manoscritti le cui sigle mancano é identico a quello dell'edizione (vale a dire di V).

Qualora la variante termini in una linea diversa da quella di inizio, sono indicate in genere ambedue le linee. Nel caso di varianti estese vengono indicate solo la prima e l'ultima parola del testo edito, unite da un trattino. Se nella stessa linea venga a trovarsi più volte la stessa parola, l'apparato critico indicante la variante farà seguire, subito dopo la parola del testo, il numero corrispondente in esponente.

Le sigle usate nell'apparato sono in latino e vengono abbreviate come di seguito:
ac = ante correctionem
add. = addidit
B = Barberini
C = Casanatense
cf. = confer
corr. = correxit, correcctio
del. = delevit
exp. = expunxit
gl. = glossa
illeg. = illeggibilis, -e
interl. = interlinearis, -e
lac. = lacuna
lin. = linea
marg. = marginale, in margine
om. = omisit
pc = post correctionem
praem. = praemittit
ras. = rasura
rubr. = rubricatus, -a, um
S = Sessoriano
tr. = trasponit
V = Vaticano

L'abbreviazione illeg. viene usata allorchè il testo non possa essere letto per ragioni esterne, dovute a danni provocati dal tempo, dall'acqua ecc., o da una rilegatura troppo stretta, ad esempio.
d) Apparato scientifico.

Nell'apparato scientifico sono elencate e possibilmente identificate le fonti citate nel testo, mediante annotazione in calce progressiva

4. Il contenuto delle Constitutiones

Le Constitutiones si dividono in cinque parti, relative a differenti punti della vita del collegio, precedute da un prologo e seguite da una dedica o raccomandazione del collegio al papa e ai cardinali (cap. 60). Parte prima : disposizioni generali (proemio e capitoli 1-8)
Parte seconda: studio e disciplina degli alunni (capitoli 9-29)
Parte terza: vitto e abbigliamento degli alunni (capitoli 30-36)
Parte quarta: amministrazione dei beni del collegio (capitoli 37-46)
Parte quinta: mancanze degli alunni e relative pene (capitoli 47-59)

Dal contenuto delle Costituzioni emergono alcuni punti che necessitano di qualche precisazione.

a) Datazione degli inizi del collegio

Una data precisa per la fondazione del collegio resta sino ad oggi incerta. Taluni indicano come momento dell’atto di fondazione il 24 dicembre 1456, atto che sarebbe stato ratificato il 5 gennaio 1457[24] .

In genere si ritiene comunque che il collegio non avesse ancora iniziato la sua attività nel 1458, anno della morte del fondatore e che solo grazie all’iniziativa del fratello Angelo, nominato erede universale, si fosse poi in seguito giunti, verso il 1475-1476[25] , all’effettiva attività del collegio. La fondazione venne infatti portata a compimento e in seguito a varie vicissitudini appunto da Angelo Capranica, all’epoca della prima redazione degli statuti vescovo di Rieti, cardinale e vescovo di Palestrina solo a partire dal 1460.

Ma un certo qual dubbio, a questo proposito, può apparire dal contenuto del capitolo sesto, relativo alla confessione annuale degli alunni del collegio, da farsi all’arciprete di Santa Maria in Aquiro[26] , parrocchia nella cui circoscrizione il collegio si trova, in ossequio alle disposizioni del concilio lateranense IV di cui al decreto Omnis utriusque sexus. [27]

Orbene, detta confessione può essere fatta anche ad altro sacerdote, secondo la facoltà già concessa dalla Santa Sede al collegio. Questa disposizione é già presente negli Statuti del 1458, ad un’epoca cioé in cui, come appare dal successivo capitolo degli statuti stessi[28] , il collegio non era stato ancora pienamente messo in attività e la cui definitiva attivazione la morte prematura del card. Domenico Capranica avrebbe fatto rinviare di qualche tempo.

Come poteva la Sede Apostolica aver già concesso una speciale facoltà ad un ente non ancora pienamente esistente? Si può ritenere o che il fondatore prevedesse di ottenere dalla Sede Apostolica detta facoltà (e come penitenziere maggiore si trovava nella idonea posizione per ritenere probabile detta concessione, che spettava appunto al penitenziere maggiore di rilasciare) oppure riprende nel punto gli statuti di altri collegi già esistenti, in cui era in genere previsto che gli alunni di detti collegi potessero confessarsi non solo al parroco ma anche ad altro sacerdote idoneo, al fine di loro meglio garantire la libertà di confessione.

Un analogo dubbio emerge anche da un successivo capoverso degli statuti, al capitolo 47, in cui il cardinale fondatore attribuisce al rettore del collegio une certa giurisdizione[29] sia civile sia penale sugli alunni del collegio in lite tra loro, rifacendosi ad una autorizzazione parimenti ottenuta da papa Niccolò V, il cui pontificato si conclude già nel 1455.

Si può ritenere dunque che il collegio avesse in qualche misura iniziato la propria attività, in quanto lo stesso fondatore usando l’espressione "si predictum collegium in nostris diebus contingat ex toto formari" (cap. 7) indica che già prima del 1458, anno della sua morte, il collegio avesse almeno in parte già preso vita. Oppure si può pensare che fossero state richieste talune autorizzazioni preventive in vista dell’apertura del collegio e che difficoltà insorte abbiano ritardato l’apertura prevista. Si potrebbe quindi far risalire verso il 1456 gli inizi del collegio e comunque risale, come si é accennato, al 5 gennaio 1457 la trasmissione dei beni all'ospedale del SS. Salvatore. i cui governatori sono deputati ad agire come fiduciari e amministratori del collegio[30] . Il trasferimento dell'edificio, costruito dal card. Angelo Capranica, adiacente al collegio venne confermato da Sisto IV, nel motu proprio del 1478[31].

b) Presentazione e numero degli alunni

Tra i vari capitoli, il cap. xiv é probabilmente quello soggetto a maggiori difficoltà interpretative, in quanto disciplina il complesso sistema della presentazione di un alunno, per la sua ammissione in collegio e determina il numero massimo degli alunni accoglibili in collegio.

Secondo il progetto del fondatore dovevano sussistere tre ordini di persone deputate alla presentazione, vale a dire ecclesiastici; o facenti capo a casate nobiliari e ai quartieri della città di Roma. Secondo il progetto originario del 1458 (di cui al MS Vat. Lat. 7309) il numero massimo dei possibili alunni era al tempo stesso determinato (cioé 22 alunni al massimo) ed indeterminato, in quanto si prevedeva la ulteriore possibilità della presentazione di un alunno da parte di "quelibet regio urbis" oltre alle cinque regiones espressamente indicate dal fondatore.

Due secoli dopo, nel 1669, il numero massimo degli alunni veniva fissato in 29, tenendo conto delle regioni romane esistenti all’epoca. Peraltro si stabiliva il numero massimo di 29, in quanto, benché si fosse aggiunta da ultimo la regione di Borgo, non presente in antecedenza, era comunque venuta meno la presentazione del candidato da parte del vescovo di Rieti.

In quel caso infatti la presentazione era limitata solo ad un preciso vescovo di Rieti (non invece ai successori su detta cattedra episcopale), vale a dire il fratello del cardinale fondatore Angelo, divenuto poi anch’egli cardinale. Presentazione limitata in quanto, in caso di morte di Angelo, fratello del fondatore, il diritto di presentazione sarebbe certo passato al nipote del fondatore, Nicola, ma si sarebbe definitivamente estinto con la sua morte.

Presentatori ecclesiastici : quanto ai vescovi di Fermo e di Ancona nonché all’abate di Settimiano, il diritto di presentazione sarebbe passato ai successori, a condizione che detti successori fossero in comunione con la sede apostolica, per Fermo e Ancona, e a condizione che il monastero di Settimiano conservasse la riforma introdotta per opera del cardinale fondatore.

Casate nobiliari: quanto alle varie casate, o dei Capranica, o dei Colonna o delle altre il diritto di presentazione veniva disciplinato in modo assai complesso, ma rigoroso e perenne, in quanto, in caso di estinzione delle casate il diritto sarebbe passato ai castra (ai villaggi o terre) di cui le casate avevano il dominio.

Regioni dell’Urbe: quanto infine alle regioni romane, il diritto di presentazione era rigorosamente disciplinato, con la sola incertezza circa il numero massimo, in forza della clausola "quelibet regio urbis", per cui aumentando le regioni della città sarebbe aumentato il numero degli alunni. A questo proposito é interessante rilevare come nel 1458 il fondatore indicasse solo le cinque regioni Columne, Triuii, Montium, Pinee, Campi Martii, ciascuna regio avendo il diritto di presentare due alunni (in tutto cioé 10), ma aggiungesse esplicitamente che "quelibet alia regio unum presentare possit".

Nel 1669 il rettore del tempo, Paolo Lollus, facendo un elenco dei presentatori della sua epoca (elenco inserito al fol. 35r del MS Vat. Lat. 7309) indicava le cinque regiones Columne, Triuii, Montium , Pinei, Campi Martii, aventi diritto alla presentazione di due alunni nonché le otto regioni Campitelli, Pontis, Trastiberis, Ripe, S. Angeli, Regule, Parionis, S. Eustachii aventi diritto alla presentazione di un solo alunno, secondo la disposizione del fondatore, per cui qualunqua altra regio (rione) della città avrebbe avuto il diritto di presentare un solo alunno. Il numero massimo spettante alle regiones romane saliva dunque a 18.

Benché nelle Constitutiones del 1458 (MS Vat. Lat. 7309) si fossero elencate solo le prime cinque regiones, cui si erano aggiunte le successive otto regiones menzionate, il rettore Lollus sosteneva a buon diritto che anche una nuova regio (la quattordicesima dunque) quella Borgi avesse diritto alla presentazione di un alunno. Tuttavia il rettore per quella aggiunta non faceva riferimento esplicito alla clausola "quelibet regio’, ma al fatto che benché la regio di Borgo non esistesse al tempo del fondatore (ancorché secondo le Constitutiones del MS Vat. Lat. 7309 non si facesse neppure menzione alcuna delle otto regiones con diritto di presentazione di un solo alunno inserite nell’elenco del 1669), essendo venuto meno il diritto di presentazione del vescovo di Rieti, limitato solo al tempo della sua vita, il numero degli alunni sarebberimasto invariato, come il fondatore aveva indicato , vale a dire 28 in tutto, o al massimo 29.

Occorre perciò osservare come da un lato il fondatore abbia stabilito direttamente nelle Constitutiones di cui al MS Vat. Lat. 7309 solo il numero massimo di 22 alunni, dall’altro come abbia previsto un possibile aumento sia in base alla clausola ‘quelibet regio’, sia in forza dell’auspicio che il numero degli alunni sarebbe potuto aumentare qualora i redditi per provvedervi fossero a loro volta cresciuti.

Resta peraltro interessante notare come il manoscritto vaticano 7309 non indichi mai espressamente il numero degli alunni del collegio, ma lasci sempre uno spazio in bianco, benché dal cap. xiv emerga chiaramente che al momento della stesura delle Constitutiones fosse previsto espressamente solo il numero massimo di 22 alunni, ancorché con eventuale possibilità di aumento.

Ma se nel 1669 il numero massimo degli alunni era fissato dunque in 28 o 29, dall’edizione delle Constitutiones del 1705 si evince che il numero massimo degli alunni restava entro quei termini o quasi, in quanto esso era stabilito in 31.

In epoca successiva il numero é progressivamente aumentato (intorno ai 50 alunni fino alla fine degli anni ’70 del XX secolo, per giungere alla sessantina sul finire del secolo: il numero massimo previsto dal fondatore é dunque oggi, a distanza di circa cinque secoli e mezzo, moltiplicato quasi per tre.

La provenienza degli alunni, rigorosamente fissata dal fondatore, é rimasta solo parzialmente garantita. La città o diocesi di Roma invia comunque regolarmente taluni alunni, le casate nobiliari e i relativi castra sono scomparse, le diocesi italiane contemplate dalle Costituzioni (Fermo, Ancona, Firenze) sono talora rappresentate o sostituite da altre diocesi, alunni non italiani fanno oggi parte della comunità capranicense.

La maggioranza degli alunni studia teologia (i primi due anni di filosofia possono essere equiparati alla artes di cui si fa cenno negli statuti), gli studi di diritto canonico sono comunque perseguiti (anche se in percentuale inferiore al 50% prevista dagli statuti del fondatore) da taluni alunni.

c) Status degli alunni

Una nota di particolare rilievo può costituire il fatto che il collegio viene fondato a favore di alunni poveri, cioé di origini modeste. Ma da alcuni passi degli statuti ci si può domandare cosa significasse alunno povero nel xv secolo. Al cap. 32 degli statuti si stabilisce sul personale del collegio e ci si preoccupa di limitarne il numero tenendo conto che si tratta di un collegio istituito " ad substentationem pauperum scolarium". Poveri certamente ma quantomeno serviti e non autogestiti, come nel caso ad esempio di religiosi, che di regola provvedono (o provvedevano) direttamente a tutte le loro necessità. Dunque una povertà relativa, ma anche una povertà di scelta. Qualora infatti tra gli alunni del collegio e tra i cappellani si trovassero dei nobili o persone insignite di gradi ed onori, in quanto alunni non avranno comunque diritto a servitori propri, ma dovranno fare capo ai servitori comuni a tutti gli alunni.

Vi sono infatti alcune attività che gli alunni non possono mai "pro se honeste" compiere. Tra queste attività (che una certa dignità di stato nel xv secolo impedisce di compiere direttamente "honeste") il portare i libri od oggetti necessari nelle stanze o in genere attività manuali, anche se si indica che i bibliotecari (dunque alunni) potranno direttamente provvedere alla manutenzione della biblioteca e dei libri (spolverare ecc.).

Poiché si tratta di una casa di scolari poveri, l’abbigliamento degli stessi dovrà corrispondere a questa situazione e gli alunni dovranno far uso di vesti non di lusso (pomposis), ma "honestis et necessariis": la minuzia con cui al cap. 32 si descrive l’abbligliamento degli alunni sfugge alla nostra attuale sensibilità, ma corrisponde certamente al sentire dell’epoca ed anche alla particolare situazione degli alunni, che ancorché poveri sono degli studenti ed hanno uno stato sociale di rilievo.

Questo particolare stato sociale emerge anche da una specifica proibizione, quella cioé di possedere privatamente armi di offesa e di difesa. La proibizione vale non solo per gli alunni ed i cappellani, ma anche per il personale del collegio. Tutti, se scoperti in possesso di armi, sono tenuti a cederle, anzi gli alunni saranno anche puniti. Questa particolare proibizione, che sembra tener conto della reale provenienza degli alunni, che non dovevano dunque essere solo dei poveri contadini, non sarà particolarmente osservata, se si pone mente alle riforme delle costituzioni nel corso del xvi secolo (come si dirà in un paragrafo successivo), le quali sottolineano la non osservanza di questa disposizione e invitano a cedere e vendere le armi, quanto meno di offesa, permettendo comunque di mantenere una spada a propria difesa

d) Scolari

Il collegio viene fondato per rendere possibile a studenti con mezzi economici limitati la residenza a Roma per frequentare lo Studium Urbis, l'università romana fondata da Bonifacio VIII nel 1309 e ormai comprendente le principali facoltà universitarie: le arti, la medicina, il diritto, la filosofia e la teologia.

Se lo scopo principale della fondazione del card. Capranica era quello di offrire una residenza a studenti di teologia e di diritto canonico, non minore importanza veniva attribuita agli studi stessi, di teologia e di diritto canonico.

Se lo Studium Urbis restava dunque vicino sia spiritualmente, sia anche materialmente (la Domus studii doveva trovarsi verso la metà del XV secolo presso la chiesa di Sant'Eustachio, a poche centinaia di metri dall'abitazione del card. Domenico Capranica, che sarebbe divenuta la residenza dei futuri alunni del collegio), proprio l'nsegnamento della teologia ivi impartito non godeva di molta stima da parte del card. Capranica. Poiché infatti, come scriveva nelle costituzioni del collegio, in Roma lo studio della teologia "non multum viget", prevedeva di fornire agli alunni del collegio corsi supplementari di teologia tomista, grazie ad un insigne maestro di teologia, chierico secolare se possibile, o altrimenti religioso, che veniva stipendiato direttamente dal collegio.

Se si esamina l'elenco dei docenti dello Studium Urbis nei registri del XV secolo che ci sono pervenuti, vale a dire del 1473-74 e del 1482-84, si nota come sul totale del corpo insegnante, rispettivamente di 107 e di 118 docenti, gli insegnanti di teologia non fossero che 2, rispettivamente 3. Più adeguato l'insegnamento della filosofia, che annoverava in tutto (metafisica, filosofia morale, filosofia naturale e logica) 7 e rispettivamente 4 docenti. La dotazione più importante veniva attribuita agli studi giuridici, sia in diritto civile (23 e 19 docenti rispettivamente) sia in diritto canonico (18 e 12 docenti rispettivamente) [32] .

Se quindi per la metà degli alunni del collegio, gli studenti in diritto canonico, lo Studium Urbis si rilevava del tutto adeguato (occorre inoltre notare che erano proprio i docenti di materie giuridiche gli insegnanti meglio retribuiti[33] ), per la teologia l'insegnamento offerto era veramento minimo e si spiega quindi la necessità, prevista nelle Costituzioni, di fornire docenti in più per sopperire ad eventuali carenze.

L'affinità spirituale e materiale tra Studium Urbis e Collegio Capranicense é confermata tra l'altro dal fatto che la compagnia del SS. Salvatore al Laterano, responsabile in ultima istanza del collegio, si era già vista affidare da Eugenio IV nel 1438 una certa responsabilità amministrativa nei confronti dello Studium Urbis. Sappiamo ad esempio come nel 1448 avesse "granted a lease" su di un edificio chiamato la 'Domus Studii' per la somma annuale di tre fiorini a Francesco da Padova, lettore nello Studium. Ci si é chiesti se l'uso fosse stato concesso a Francesco da Padova a titolo privato o nella sua qualità di docente allo Studium, confermando in tal modo quell'interesse risalente all'intenzione di Eugenio IV[34] .

E' noto inoltre che Niccolò Capranica, nipote del card. Domenico, fu rettore dello Studium Urbis una prima volta nel 1459-60. Siamo nel momento della rivolta di Tiburzio, nipote di Stefano Porcari, che occupa sia il Pantheon vicino a S. Eustachio e alla Domus Studii sia il palazzo del defunto card. Domenico Capranica, dove si sarebbe dovuto aprire il nuovo collegio[35] . In seguito forse a questi eventi, Pio II nominò rettore al posto di N. Capranica, Giovanni Stefano de Butigellis. Ritroviamo comunque Niccolò Capranica come rettore dello Studium dal 1466 al 1473. Questi era nel frattempo divenuto, come gli zii cardinali Domenico e Angelo, vescovo di Fermo ed é noto tra l'altro per avere pronunciato il 3 dicembre 1472 nella chiesa dei SS. XII Apostoli, alla presenza del papa Sisto IV, l'orazione funebre per il card. Bessarione[36]. Figlio di Antonio, fratello del card. Domenico, e’ menzionato più volte nelle Costituzioni del Collegio Capranica con il titolo di protonotario apostolico e a lui sarebbe spettata la presentazione di un alunno dopo la morte dello zio Angelo, all’epoca vescovo di Rieti, fratello del card. Domenico, poi anch’egli cardinale[37].

e) La conduzione della Biblioteca[38] .

Le Costituzioni originarie accordano una notevole importanza ai libri e alla biblioteca donati dai cardinale al collegio. Il fondatore, appassionato bibliofilo, vuole che il suo patrimonio librario, costituito con tanta cura durante tutta la vita, non vada disperso, ma possa essere di utilità somma per gli alunni e per i loro studi.

1) Luogo della Biblioteca nonché regole di catalogazione e di custodia

Le norme date per la conduzione materiale e tecnica della biblioteca si rifanno comunque, come viene esplicitamente sottolineato, alle regole proprie di quel tempo alle biblioteche dei collegi e dei monasteri. Non é comunque escluso anche un rifermento alle regole per la formazione e conservazione di una biblioteca dettate dal cardinale umanista Tomaso Parentucelli da Sarzana, eletto papa nel 1449 con il nome di Nicola V.

Vengono innanzitutto fornite disposizioni precise circa il luogo di custodia dei libri: la biblioteca dovrà essere collocata in una stanza al centro degli edifici da lui messi a disposizione affinché servissero da dimora per gli studenti del collegio. Detta stanza era rivolta verso est ed aveva tre finestre protette da grate di ferro. Può essere interessante notare come la collocazione verso oriente del luogo in cui si conservano i libri riprenda le indicazioni di Vitruvio secondo cui i locali ospitanti le biblioteche si sarebbero dovuti rivolgere ad oriente.

Disponeva che il luogo ove i libri andassero conservati dovesse essere sano e si doveva evitare che per cattiva manutenzione del tetto vi entrasse acqua piovana o il vento penetrasse attraverso le finestre lasciate incautamente aperte o si lasciasse via libera ai topi od altri animali, che sono facilmente in grado di distruggere i libri. Nonostante queste rigorose disposizioni i libri della biblioteca non riuscirono tutti ad attraversare immuni i secoli e talora l’umidità concorse a distruggerne alcuni probabilmente, almeno uno secondo il catalogo del 1657, che tra i libri collocati nel primo scaffale superiore della stanza dal lato sinistro del Crocifisso elenca un "liber manuscriptus, sed humidati corosus, ita ut legi non possit".

Norme parimenti "ferree" in senso figurato e in senso letterale vengono dettate anche per la protezione di ciascun libro. I singoli libri infatti dovranno essere legati con catene agli scaffali. Inoltre le catene di ferro, con le quali sono assicurati i libri, devono essere appese a robuste bacchette di ferro. Queste bacchette devono avere al fondo una serratura e ogni scaffale ne deve avere una. Inoltre le chiavi delle serrature devono essere conservate in una cassa , che verrà chiusa a sua volta con una triplice serratura.

Vengono poi date disposizioni meticolose per la collocazione ordinata dei libri. I libri di teologia vanno separati da quelli di diritto e da quelli di filosofia. In un altro settore saranno collocati i libri che contengono testi profani o di retorica, attenendosi pertanto nella biblioteca del collegio al metodo di biblioteconomia seguito, come si é sopra fatto cenno, in altre biblioteche di collegi e monasteri.

Per proteggere i libri da eventuali furti la biblioteca sarà sempre chiusa a chiave, ma per consentire allo stesso tempo che i circa trenta alunni del collegio possano liberamente accedervi, la biblioteca avrà due serrature, le cui chiavi saranno in possesso rispettivamente dei bibliotecari e dei singoli alunni. A prescindere dalle mansioni proprie ai bibliotecari, agli alunni viene comunque conferita una precipua responsabilità, in quanto nessun lettore (persino, durante i primi mesi di servizio, i due cappellani del collegio) potrà avere accesso diretto alla biblioteca, se questi non sia personalmente accompagnato da un alunno, che lo sorvegli.

2) Il bibliotecario

Una biblioteca che voglia adempiere convenientemente al suo scopo ha bisogno di personale idoneo, in particolare di un buon bibliotecario. Per queste ragioni le costituzioni del collegio prevedono l’esistenza di due bibliotecari scelti ogni anno tra gli alunni, ai quali é affidato il compito di curare la biblioteca e di proteggerne i libri. Essi dovranno in pratica svolgere ogni mansione necessaria, da un’accurata pulizia ad una meticolosa custodia, dalla catalogazione, all’acquisto, al prestito, alla conservazione dei libri.

Pertanto, ogni settimana, al sabato, i bibliotecari dovranno svolgere l’umile ma necessario compito di spolverare i libri, in quanto la polvere danneggia i libri. Il lavoro potrà essere svolto anche da un domestico, ma in quel caso il bibliotecario dovrà essere presente e sorvegliarlo: i libri sembrano essere ritenuti più preziosi di gioielli, la biblioteca più protetta di una gioielleria. Ogni sabato i libri saranno controllati ad uno ad uno, ad evitare che un libro possa essere sottratto di nascosto. La numerazione e la registrazione in due cataloghi distinti cui i bibliotecari dovranno provvedere, tenendo conto delle varie opere contenute nei singoli codici, contribuirà a una migliore protezione dei libri. I due inventari redatti dai bibliotecari saranno custoditi rispettivamente dagli stessi bibliotecari e dai guardiani dell' ospedale di San Giovanni. Oltre agli inventari redatti dai bibliotecari dovrà comunque essere compilato un inventario più generale che renda conto di tutti i libri della biblioteca.

La numerazione e la catalogazione non dovrà essere limitata ai soli volumi, ma poiché un volume contiene sovente più opere o trattati, ogni singolo trattato andrà registrato e catalogato e anche per evitare che un trattato possa essere sottratto da un volume, ogni volume andrà ispezionato con diligenza e qualora alcunché mancasse i bibliotecari saranno autorizzati a compiere le necessarie perquisizioni[39] .

I bibliotecari dovranno inoltre adoperarsi con diligenza per la riparazione dei libri, vedendo cosa sia necessario fare. Ne dovranno informare sia il rettore sia i consiglieri e dovranno mettere in opera quanto ragionevolmente opportuno per la buona conservazione dei libri, sia per la loro rilegatura, sia anche per la riparazione degli scaffali della biblioteca come pure degli ambienti in cui essa si trova. Anche l’ambiente in cui é collocata la biblioteca dovrà essere oggetto di attenzione particolare, soprattutto ad evitare che possa entrare acqua che danneggi i libri. Se una provata negligenza del bibliotecario abbia fatto sì che acqua entrasse in biblioteca e provocasse qualche danno, lo stesso dovrà risarcire il danno e per quattro giorni riceverà come vitto solo pane e vino.

La serratura comune della biblioteca sarà aperta ogni giorno dal mattino fino alle 5 di sera, ora di chiusura della serratura principale, la cui chiave sarà conservata dai soli bibliotecari. Quando tutti gli alunni escono dal collegio (per lezioni, conferenze o pratiche di pietà) la serratura principale della biblioteca sarà chiusa a chiave, in modo che come di notte anche durante l’assenza degli alunni ambedue le serrature siano chiuse a chiave. Ogni alunno dovrà infatti, quando esce dalla biblioteca, chiudere a chiave la seconda serratura, di cui ha la chiave.

3) Il prestito dei libri.

Gli alunni potranno leggere i libri di giorno in biblioteca ma alla luce naturale, senza perciò far uso di candele, ad evitare, é chiaro, possibili incendi ma anche di macchiare i libri di cera. Di notte non sarà pertanto consentito leggere in biblioteca né portare via libri.

Quanto al prestito dei libri, il regolamento é infatti molto severo[40] . Solo per gli alunni il prestito é consentito, purché durante la giornata: alla sera tutti i libri devono essere riportati in biblioteca. Per tutti gli altri lettori, la regola generale é il diniego del prestito: i libri della biblioteca non vanno prestati in nessuna occasione. Eccezioni sono tuttavia ammesse, ma con molta reticenza, anche quando si tratti di persone molto serie che insistano grandemente. Se é possibile, anche in questo caso e senza offendere nessuno, i libri non siano portati fuori dal Collegio.

Una prima soluzione sarà quella di consentire alla persona interessata di consultare il libro nella biblioteca, ma qualunque sia il rango o la dignità di detta persona, la consultazione dovrà avvenire sempre alla presenza di un alunno, che dovrà rimanere in biblioteca durante tutto il tempo della consultazione : "in nessun modo lo lasci solo in biblioteca". Solo agli alunni (e non comunque ai cappellani, ai quali siano state concesse le chiavi personali della biblioteca) spetta di accompagnare qualcuno in biblioteca.

Se proprio comunque non si possa fare a meno del prestito e il libro debba essere portato fuori del collegio, va in quel caso seguita una complessa procedura, che può anche far stupire. Il prestito é consentito a due condizioni, che venga cioé fornita idonea cauzione (per un valore doppio a quello del libro, da conservarsi nella cassa comune) e che gli alunni (o almeno due terzi) vi acconsentano.

Se le condizioni sono soddisfatte, il prestito sarà consentito attraverso un documento pubblico redatto dal bibliotecario, in cui si indichi quale volume viene prestato e in quali condizioni di conservazione si trovi al momento del prestito, la data in cui il prestito ha luogo e la data entro cui il volume va restituito. La consegna del libro, estratto dallo scaffale cui era assicurato con catena, deve avvenire alla presenza dei consiglieri del collegio e dei bibliotecari che verifichino che il volume prestato é proprio quello indicato nel documento di prestito.

Vi sono in ogni caso libri che vanno sempre esclusi dal prestito fuori casa, i libri cioé che vengono usati regolarmente dagli alunni, in quanto in quel caso gli alunni sarebbero impediti nel loro studio, il cui profitto, aggiunge il cardinal Capranica, "principalmente noi ci attendiamo e al quale abbiamo anche destinato lo stesso collegio".

Quali siano principalmente i libri esclusi dal prestito, in quanto usati dagli studenti per ottenere il massimo profitto, é lo stesso cardinale a fornirne un elenco, certamente non completo ma alquanto significativo per informarci sugli studi di un giovane nella seconda metà del xv secolo.

Per la teologia vengono indicati cinque autori principali, in primo luogo Tommaso d’Aquino e Alberto Magno, ma anche Bonaventura da Bagnoregio e Alessandro d’Ales nonché il "magister sententiarum", cioé probabilmente Pietro Lombardo. Tenendo poi conto della competenza propria del card. Capranica che aveva tra l’altro scritto alcuni brevi trattati o piuttosto "avisamenta" di ecclesiologia si comprende la presenza di Egidio Romano in questo elenco. Per la filosofia si fa cenno in particolare alla filosofia naturale e alla morale di Aristotele, cui il card. Firmano molto teneva.

Per il diritto canonico sono indicati autori, che rispecchiano la situazione della dottrina canonistica della sua epoca e certamente i più importanti dei due secoli precedenti, vale a dire, Sinibaldo dei Fieschi (poi papa Innocenzo IV) ed il cardinale di Ostia Enrico da Susa per il xiii secolo, Giovanni d’Andrea (1270-1348) e Antonio da Butrio (1338-1408) per il xiv secolo, tutti autori che commentano il diritto delle decretali di Gregorio IX. Assai pochi autori invece che abbiano commentato il Decretum Gratiani e tra essi il commento redatto nel xv secolo da Giovanni Torquemada. Di questa opera se ne conservano tuttavia ben cinque codici. Occorre inoltre ricordare il Rosarium in libros Decreti di Guido da Baysio, l’ Arcidiacono, il Tractatus supra decretis di Dino nonché la Lectura super prima parte decreti Gratiani di Dominicus de S. Geminiano Siamo in piena epoca del diritto delle decretali, del diritto canonico emanato esclusivamente dai Romani pontefici, contro cui si scaglieranno con veemenza i riformatori del xvi secolo.

Più in generale inoltre non si devono prestare testi di sacra scrittura, come la Bibbia, né di teologia, né di filosofia, né la traduzione sia degli antichi sia dei moderni, né di diritto canonico, né di diritto civile.

4) La conservazione e l’acquisto di nuovi libri.

Tenendo conto di queste dure restrizioni in ordine al prestito si sarebbe potuto ritenere che il cardinale consentisse almeno alla copiatura dei preziosi manoscritti o anche incunaboli della sua biblioteca. Ma anche su questa possibilità il cardinale rivela la sua sensibilità, forse eccessiva, per la conservazione dei libri. Fatta salva per gli alunni la possibilità di copiare per propria utilità i testi della biblioteca, si dispone che nessun copista estraneo venga ammesso in biblioteca. Da un lato si osserva che in quel caso un alunno dovrebbe essere costantemente presente accanto al copista per tutto il tempo della copiatura, ad evitare il pericolo di furto, anche solo di qualche foglio; dall’altro, tenuto conto della relativa angustia del luogo (la stanza destinata a biblioteca con tre finestre non poteva essere eccessivamente ampia) altri alunni che avessero voluto venire in biblioteca per leggere o studiare ne sarebbero stati in qualche misura ostacolati.

Ma oltre a questi due motivi contingenti, le Costituzioni rivelano la più generale diffidenza del cardinale nei confronti dei copisti di professione. Nella sua biblioteca, probabilmente appunto non molto ampia, il cardinale non vede soddisfatte le condizioni necessarie ad un buon lavoro di copiatura, dal momento che il copista non potrebbe avere a disposizione tutto quanto necessario e potrebbe avvenire, continua il cardinale, "quello che suole avvenire molto spesso nelle altre biblioteche, o che il libro si macchi di inchiostro, o che le pagine si pieghino, o qualche altro inconveniente del genere". Pertanto non si dovrà consentire a nessun copista di entrare in biblioteca, poiché, conclude il Capranica "anche se si trovasse un copista che in tutte queste cose dovesse prestare la massima cautela, di un tale copista o non ce ne sarà nessuno, o uno su mille e a causa di pochi non dobbiamo non evitare, per il più delle volte, un pericolo per tutti.

Nonostante le rigorose disposizioni contenute nelle Costituzioni sia quanto al prestito sia quanto alla copiatura dei codici della biblioteca Capranicense, occorre rilevare che la collezione del card. Capranica, per la sua estensione e la sua completezza, suscitò manifestamente interesse in tempi successivi. Alcuni testi contenuti nella biblioteca (ad esempio taluni trattati di ecclesiologia) fecero sì che eruditi e bibliofili dell'epoca fecero copiare alcuni dei codici del card. Capranica. Un esempio é l'attuale MS 1406 (già D.I.20) della Biblioteca Casanatense a Roma. Si tratta di un codice che nel 1470 l'allora protonotario apostolico e legato papale a Bologna, più tardi cardinale, Giambattista Savelli fece copiare, a partire dal MS Vat. lat. 4039 (che secondo i cataloghi del 1480 e del 1486 ben ancora apparteneva alla biblioteca del Collegio Capranica) da Aurelius Cornelius[41] .

L'interesse per i trattati ecclesiologici non venne meno anche in seguito ed il codice MS Vat. lat. 4039 fu copiato nuovamente per intero nel corso del XVI secolo; la copia, benché incompleta[42] , é l'attuale MS BAV Ottob. lat. 1759. Una ulteriore copia, risalente al XVI secolo, del codice compilato su incarico del card. Capranica da Francisco da Toledo, si trovava a Genova nella biblioteca della Congregazione de' RR. Missionari Urbani 54 (ed é conservato oggi nella bilioteca Franzoniana) [43].

Ma se il Capranica si mostra dunque così geloso dei propri libri e poco generoso in ordine alla loro diffusione attraverso prestiti o copiatura (benché nei fatti con relativo successo), diverso é il suo atteggiamento quanto all’ampliamento della biblioteca. Il patrimonio della fondazione doveva servire essenzialmente alla vita degli alunni poveri durante gli studi (vitto e alloggio) e non era certo eccessivo (si poteva provvedere al massimo per una trentina di alunni).

Qualora tuttavia, grazie ad una oculata amministrazione, il patrimonio si ampliasse e restassero pertanto fondi ancora a disposizione, li si sarebbe potuti convenientemente utilizzare per l’acquisto di nuovi libri. L’acquisto di nuove importanti opere sarà deliberato dal rettore e dai consiglieri, tenuto conto del prezzo e prima dell’acquisto dovranno esserne informati gli amministratori della fondazione. Sui libri da acquistare sarà utile il consiglio di dottori della facoltà esperti nella materia contenuta nel libro che si vuole acquistare.

Il libro, una volta acquistato, proseguono le disposizioni del card. Firmano, sarà collocato nella biblioteca secondo le regole di conservazione prescritte, non dimenticando di legarlo allo scaffale con una catena. Tutti i lettori sono tenuti a collaborare per la conservazione dei libri, chiudendo sempre porte e finestre e non dimenticando mai i libri aperti.

5) Pene in caso di trasgressione delle regole relative alla biblioteca.

E’ interessante notare che non si tratta solo di pii consigli o ammonizioni in quanto punizioni e pene sono parimenti stabilite in caso di trasgressione, anche solo colposa, delle regole enunciate. Si é già riferito della punizione prevista per i bibliotecari negligenti. Altre pene sono previste per i lettori-alunni negligenti ed anche, e queste ben più gravi, per i lettori che abbiano contravvenuto consapevolmente e dolosamente alle regole enunciate.

Se il lettore-alunno che abbia dimenticato un libro aperto, sarà punito, qualora si accerti l’autore della dimenticanza, con la multa di un quarto di ducato e con la restrizione per 4 giorni a pane e vino (oltre al risarcimento del danno, se danno sia avvenuto), punizioni ben più gravi, sia spirituali, sia materiali sono previste nel caso di comportamento doloso.

La scomunica automatica (latae sententiae) riservata al papa (tranne in pericolo di morte) é prevista per chi si rechi di notte in biblioteca o di giorno con la candela accesa o porti via di nascosto un libro o lasci da solo un estraneo o gli dia la chiave. In caso di danno gli sarà tolta la chiave e impedito l’ingresso in biblioteca fino a che non abbia risarcito il danno. La restituzione della chiave e l’autorizzazione all’ingresso in biblioteca avverrà solo se una maggioranza qualificata degli alunni sarà d’accordo. In caso di furto poi di un libro o di una parte di esso, qualora il colpevole sia scoperto in base alla propria ammissione o a testimonianze certe, la pena sarà l’allontanamento e l’esclusione perpetua dalla comunità del collegio.

Le pene previste saranno pertanto chiaramente esposte con avviso sia alla porta della biblioteca, sia all’interno della biblioteca, in posto bene in vista, in modo che nessuno possa addurne l’ignoranza.

Severe pene sono previste anche nei confronti del rettore e dei consiglieri del collegio che abbiano dato un libro in prestito, fino alla destituzione dall’ufficio. In effetti un inventario dei libri contenuti in biblioteca dovrà essere redatto e depositato presso un banchiere - notaio affidabile di Roma. Presso detto banchiere dovranno infatti essere conservati, dentro un forziere, le chiavi della cui triplice serratura sono affidate rispettivamente al rettore, ai consiglieri e a un alunno eletto dagli altri come anche l’inventario dei libri, le cedole di concessione in prestito dei libri e i denari dati in garanzia per il prestito dei libri nonché le chiavi della catena con cui ogni singolo libro é legato alla bacchetta di ferro dello scaffale. Pertanto, se qualche volta per l'insistenza non opportuna di qualche personaggio importante non si potesse fare diversamente e si dovesse concedere un libro in prestito, ciò non potrà aver luogo senza l'intervento delle tre persone sopra menzionate.

f) Le primitive costituzioni e le riforme successive.

Al fol. 72v del MS Vat. Lat. 8184 della BAV, manoscritto che presenta un duplice elenco dei libri contenuti nella biblioteca donata dal card. Capranica al collegio da lui fondato e di cui a lungo, come si é visto, si tratta nelle Costituzioni del collegio, viene trascritto l’elenco dei giuramenti[44] che ciascun alunno del Collegio é tenuto a prestare. La data dell’elenco dei giuramenti é il 1653 e a quell’epoca le costituzioni originarie del 1458 sono già state più volte emendate e riformate.

L’ordinamento del collegio previsto dalle prime costituzioni riflette in certa misura l’ottimismo e la fiducia nella natura umana propria dell’epoca umanista. Il collegio é infatti in pratica autogestito e libertà e responsabilità ne sono il fondamento.

Il collegio é formato originariamente da una ventina di giovani studenti per lo più di teologia e di diritto canonico tra i 15 e i 30 anni, che sono chiamati (dopo che il primo rettore é stato nominato dal fondatore stesso, probabilmente il nipote Nicola, protonotario apostolico) a eleggere democraticamente il loro organo di governo interno, composto da un rettore e quattro consiglieri. Si tratta di giovani di condizioni economiche più o meno disagiate, non in grado di mantenersi agli studi, ai quali il collegio offre una opportunità assai importante: saranno mantenuti per un periodo massimo di dieci anni per ottenere una formazione accademica completa. Essi sono assistiti spiritualmente da due sacerdoti cappellani, sono aiutati intellettualmente da maestri in teologia, sono serviti materialmente da diversi famigli.

Il rettore e i consiglieri vanno scelti annualmente dagli alunni tra gli alunni stessi. Tuttavia é previsto un controllo superiore su detto organo di autogoverno, esercitato dai guardiani o conservatori dell’Ospedale del Salvatore. Ad essi spetta l’approvazione dell’elezione del rettore e dei consiglieri.

Quanto possa essere estesa l’autorità del rettore (che resta comunque alunno tra gli alunni, in quanto al termine del suo mandato dovrebbe tornare ad essere semplice alunno, come pure i consiglieri) emerge dal già citato cap. 47 degli statuti, in cui si fa esplicito riferimento ad una autorizzazione concessa da papa Nicolò V al cardinale Capranica, per cui al rettore del collegio possono essere affidati anche compiti giudiziari nei confronti degli alunni.

Gli alunni sono invitati ad essere liberi e responsabili in tutte le loro attività. Anche la preziosa biblioteca, di cui al paragrafo precedente, é autogestita, in quanto i bibliotecari sono scelti tra gli alunni. Inoltre gli alunni, che usufruiscono direttamente dei beni del collegio, in quanto é grazie a detti beni che i loro studi sono finanziati, attraverso rettore e consiglieri, da loro eletti, sono anche responsabili dell’amministrazione dei beni del collegio, ancorché sempre sotto il controllo dei conservatori dell’Ospedale.

Alla loro personale libertà e responsabilità sono affidate le due principali attività formative, di formazione spirituale e di formazione intellettuale. Qualora la libertà loro concessa non sia da essi esercitata in modo responsabile, saranno puniti. Le pene previste dalle costituzioni sono essenzialmente pecuniarie e sembrano parzialmente in contrasto con la situazione degli alunni, che non dovrebbero di per sé avere alcuna disponibilità economica. Si può ritenere dunque che non si trattasse di giovani veramente poveri, ma di persone aventi un reddito limitato, ancorché insufficiente per essere promossi agli ordini sacri.

Le costituzioni danno per scontato che l’elezione del rettore avverrà senza problemi, che gli alunni riusciranno ad accordarsi su persone idonee, che i custodi dell’ospedale approveranno senza troppi affanni la scelta degli alunni.

Ma alla visione ottimista del fondatore si opporranno sia la realtà delle cose, sia il cambiamento dei tempi. All’umanesimo e al rinascimento farà seguito l’epoca della controriforma o della riforma cattolica, muteranno la situazione, la mentalità, i costumi. Al collegio umanista si sostuituirà il collegio seminario voluto dal concilio tridentino. Il collegio, istituito in origine per aspiranti tendenzialmente alla vita ecclesiastica, diviene un collegio per aspiranti solamente agli ordini sacri. Sarà necessario dunque riformare le costituzioni, diminuire la libertà, aumentare i controlli.

Una prima riforma delle costituzioni originarie ha luogo alla metà del secolo xvi, nel 1550, sotto Giulio III; é ripresa dalle severe decisioni di Pio V nel 1566, che aveva incaricato il card. Alciati di procedere alla riforma dei vari collegi romani, per ottemperare alle decisioni del concilio di Trento; continua con il provvedimento Cum sicut accepimus di Gregorio XIII del 1583, é consolidata dai provvedimenti sotto il pontificato di Gregorio XV nel 1622.

Le riforme successive delle costituzioni mettono in evidenza il mutato carattere del collegio ed alle pene pecuniarie si sostituiranno pene corporali (privazione del cibo), carcerarie, disciplinari fino all’espulsione definitiva dal collegio. Se nelle costituzioni primitive le pene erano previste in caso di insufficiente accettazione dell’attività formativa spirituale ed intellettuale, la situazione é profondamente mutata. Poiché si tratta di aspiranti al sacerdozio é necessario un radicale cambiamente della mentalità e dei costumi.

All’entrata del Collegio Capranica esiste tuttora una lapide che ricorda come numerosi alunni fossero gloriosamente periti nel difendere il papa Clemente VII dalle truppe dell’imperatore Carlo V, che nel 1527 mise Roma a sacco. Morirono quegli alunni combattendo, erano essi dunque in possesso di armi.

La citata riforma del collegio voluta da Pio V nel 1566 e condotta dal card. Alciati mira in primo luogo a privare gli alunni delle armi. Il possesso di armi (ad eccezione di una spada per personale difesa, i tempi dovevano comunque essere difficili all’epoca) sarà motivo di espulsione dal collegio, qualora gli alunni non consegnino spontaneamente le armi in loro possesso, sia che a loro appartengano sia che siano propietà del collegio. Parimenti severe sono le pene nei confronti di quegli alunni che si diano al gioco d’azzardo, in quanto saranno senz’altro espulsi dal collegio.

Pene severe anche per quegli alunni che rifiutino di indossare l’abito clericale: tre mesi di carcere ed espulsione dal collegio. Peraltro la tendenza più clericale del collegio é sottolineata dall’obbligo di seguire solo gli studi sacri, ai quali possono servire di preparazione lo studio della filosofia per la teologia e il diritto civile per il diritto canonico. Ma in nessun caso sarà possibile lo studio della medicina, anzi a questo proposito viene revocata la dispensa concessa in precedenza da Pio IV.

Nelle costituzioni originarie, al cap. 51, una pena pecuniaria era prevista se un alunno permetteva ad un estraneo di dormire con lui in collegio. In caso di relazione carnale con l’estraneo (senza specificare se trattarsi di uomo o donna), dopo che il rettore avrà acclarato quanto realmente accaduto, l’alunno, rinchiuso in una stanza, sarà tenuto a pane ed acqua per tre giorni; e solo in caso di ulteriore recidiva sarà espulso dal collegio. Detta regola valeva per gli alunni, i cappellani e i dipendenti del collegio. Se si vuole, tutto sommato, una certa tolleranza e una pena abbastanza mite in un primo momento.

Con le successive riforme sarà severamente proibito a qualsiasi estraneo di pernottare in collegio e sarà anche preso in considerazione in ipotesi il caso di relazioni equivoche tra alunni stessi del collegio. Affidato infatto al rettore il mandato di entrare nella stanza di ciascun alunno per controllarne l’attività, in quanto dopo cena ciascun alunno deve ritirarsi nella sua stanza e dormire "solus", qualora il rettore trovi alunni che "insimul dormiant", potrà punirli "maximis poenis". Trattandosi di "pene le più gravi", si può ritenere che l’espressione "insimul dormiant" non si riferisca solo al fatto che un alunno riposi nella stanza di un altro alunno, ma che le loro relazioni siano quantomeno equivoche. Non si specifica tuttavia in che consistano queste "massime pene", né si fa riferimento diretto all’espulsione dal collegio, come é invece il caso quando ci si rifiuti con pertinacia di indossare l’abito ecclesiastico.

Anche nelle pratiche di pietà e di vita comune, la controriforma e la riforma cattolica hanno mutato le abitudini dei collegiali: alla messa quotidiana (se l’alunno non vi partecipa, resterà per quel giorno a digiuno) si aggiunge la recita delle litanie della Vergine ogni sabato (l’alunno che non vi prenda parte starà senza cibo per tre giorni). Se nelle costituzioni originarie si reputava non degno della mensa chi avesse ritenuto di parlar mal degli assenti, detto pericolo sembra essere venuto meno in quanto a tavola si farà ora silenzio per permettere la lettura di testi sacri.

Zusammenstellung aller Fussnoten


CONSTITUTIONES ALMI COLLEGII CAPRANICENSIS